RSPP

L'RSPP è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, incaricato di gestire la sicurezza sul lavoro, valutare rischi, implementare misure preventive e garantire la conformità alle normative, assicurando un ambiente lavorativo sicuro.

I compiti dell'RSPP

Individua

i fattori di rischio

Valuta

Misure Preventive e protettive

Elabora

Procedure di sicurezza

Pianifica

formazione e informazione

Individuazione dei fattori di rischio

In base all'articolo 33 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) assume un ruolo chiave nell'identificare i fattori di rischio presenti nel contesto lavorativo. Attraverso una valutazione approfondita, questa figura professionale analizza attentamente i potenziali pericoli e sviluppa misure specifiche per garantire la sicurezza e la salubrità negli ambienti di lavoro.

L'RSPP utilizza una conoscenza approfondita dell'organizzazione aziendale per individuare e valutare accuratamente i rischi connessi alle attività svolte. Questa conoscenza specifica consente di adottare un approccio mirato nella definizione delle misure preventive e protettive. Si tratta di strategie progettate su misura per mitigare i rischi identificati e preservare la salute dei dipendenti, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Questo ruolo non si limita semplicemente all'individuazione dei rischi, ma comprende anche l'implementazione di misure concrete per prevenirli. L'RSPP si impegna a sviluppare e proporre soluzioni pratiche e adatte alle esigenze specifiche dell'azienda. Questo processo comporta la progettazione di protocolli di sicurezza personalizzati, volti a garantire un ambiente di lavoro sicuro e in linea con le leggi vigenti.

La conoscenza dettagliata dell'organizzazione aziendale permette all'RSPP di adattare le strategie di prevenzione e protezione in base alle singole esigenze dell'azienda. Questa personalizzazione delle misure di sicurezza assicura un approccio mirato e efficace nel gestire i rischi specifici presenti sul luogo di lavoro, contribuendo a creare un ambiente sicuro e conforme alle normative di sicurezza sul lavoro.

Misure di Prevenzione e Protezione

Conformemente all'articolo 33 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008, l'RSPP assume un ruolo centrale nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure preventive e protettive indicate dall'articolo 28, comma 2. Questa responsabilità implica la progettazione e l'implementazione di strategie di prevenzione specifiche per ridurre i rischi sul luogo di lavoro. L'RSPP si occupa di sviluppare sistemi di controllo che garantiscono l'efficacia di tali misure nel proteggere la salute dei dipendenti e nel prevenire incidenti o situazioni pericolose.

Questi compiti includono l'analisi approfondita dei fattori di rischio presenti nell'ambiente lavorativo. L'RSPP, avvalendosi della propria conoscenza specialistica, identifica le potenziali minacce alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Basandosi su questa valutazione dettagliata, elabora piani mirati, che contemplano strategie preventive personalizzate per affrontare specifici rischi presenti nell'organizzazione aziendale.

Procedure di Sicurezza

In conformità con l'articolo 33, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/2008, l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ha il compito fondamentale di sviluppare procedure di sicurezza adatte alle diverse attività aziendali. Questa figura professionale svolge un ruolo cruciale nel progettare protocolli e linee guida specifiche, adattate alle singole attività svolte all'interno dell'organizzazione.

L'RSPP utilizza la propria competenza e conoscenza delle dinamiche aziendali per elaborare procedure mirate, che contemplano le esigenze specifiche di ogni settore o processo lavorativo. Queste procedure sono progettate per garantire la sicurezza dei dipendenti durante lo svolgimento delle attività, riducendo al minimo i rischi potenziali e assicurando il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro.

Il ruolo dell'RSPP non si limita alla semplice elaborazione di procedure, ma include anche la loro implementazione e la garanzia della loro efficacia. Questa figura professionale si adopera per assicurare che le procedure di sicurezza siano comprensibili, accessibili e applicabili durante lo svolgimento delle attività quotidiane.

Programma Informazione e formazione

In base all'articolo 33, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/2008, l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ha l'importante compito di sviluppare e proporre programmi di informazione e formazione per i lavoratori. Questa figura professionale svolge un ruolo fondamentale nell'assicurare che i dipendenti acquisiscano conoscenze e competenze necessarie per comprendere i rischi sul posto di lavoro e adottare comportamenti sicuri.

L'RSPP, avvalendosi della propria esperienza e conoscenza delle dinamiche aziendali, progetta programmi informativi e formativi su misura per le esigenze specifiche dell'organizzazione. Questi programmi sono concepiti per sensibilizzare i dipendenti sui pericoli presenti nel loro contesto lavorativo, fornendo loro le informazioni necessarie per prevenire incidenti e lesioni.

La proposta dei programmi di informazione e formazione da parte dell'RSPP costituisce un pilastro cruciale nella promozione di una cultura aziendale orientata alla sicurezza. Questi programmi non solo trasmettono le conoscenze necessarie per affrontare situazioni a rischio, ma incoraggiano anche comportamenti responsabili e consapevoli da parte dei lavoratori.

L'RSPP si impegna a garantire che i programmi proposti siano accessibili, comprensibili e rilevanti per tutti i dipendenti. Ciò può comprendere sessioni di formazione pratica, materiale informativo, workshop o altre attività mirate a coinvolgere attivamente i lavoratori nel processo di apprendimento sulla sicurezza sul lavoro.

Consultazioni

In accordo con l'articolo 33, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 81/2008, l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) assume un ruolo cruciale nelle consultazioni concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro. Questa figura professionale partecipa attivamente a riunioni e consultazioni aziendali riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti.

L'RSPP contribuisce alle discussioni e alle consultazioni, fornendo un punto di vista esperto sulla gestione dei rischi e sulle misure di prevenzione. La sua partecipazione è fondamentale per identificare e affrontare le sfide legate alla sicurezza sul lavoro, garantendo che le decisioni prese siano informate da conoscenze tecniche e normative.

Partecipare alla riunione periodica prevista dall'articolo 35 rappresenta un impegno diretto dell'RSPP nel monitorare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate e proporre eventuali miglioramenti. In queste riunioni, l'RSPP condivide valutazioni dettagliate dei rischi e fornisce aggiornamenti sullo stato delle misure di sicurezza sul lavoro, contribuendo a mantenere un dialogo costante sulla sicurezza aziendale.

La partecipazione attiva dell'RSPP a queste consultazioni non solo enfatizza l'importanza della sua figura all'interno dell'azienda, ma consolida anche la sua funzione di consulente esperto in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La sua presenza e contributo sono cruciali per sviluppare strategie di miglioramento continuo e garantire un ambiente di lavoro sempre più sicuro e conforme alle normative vigenti.

Informazione ai lavoratori

Conformemente all'articolo 33, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 81/2008, l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è incaricato di fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'articolo 36. Questo ruolo implica la comunicazione di informazioni cruciali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro, assicurando che i dipendenti siano adeguatamente informati sui rischi e sulle misure di prevenzione.

L'RSPP si impegna a fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie in merito ai rischi specifici presenti nel loro ambiente di lavoro. Queste informazioni includono dettagli sulle procedure di sicurezza, sui pericoli identificati e sulle misure preventive adottate per mitigarli. Inoltre, l'RSPP è responsabile della divulgazione di eventuali aggiornamenti normativi o cambiamenti rilevanti riguardanti la sicurezza sul lavoro.

La comunicazione delle informazioni da parte dell'RSPP gioca un ruolo cruciale nella sensibilizzazione dei dipendenti riguardo ai rischi presenti nel loro contesto lavorativo. Questa comunicazione non solo fornisce consapevolezza sui potenziali pericoli, ma educa anche i lavoratori su come affrontarli in modo sicuro e responsabile.

Inoltre, l'RSPP garantisce che le informazioni siano presentate in modo chiaro, accessibile e comprensibile per tutti i dipendenti. Ciò può includere sessioni informative, materiale didattico o strumenti di comunicazione che facilitano la comprensione e l'assimilazione delle informazioni relative alla sicurezza sul lavoro.

Segreto professionale

Conformemente all'articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP incluso) sono vincolati al segreto riguardo alle informazioni relative ai processi lavorativi acquisite nell'adempimento delle proprie funzioni. Questa disposizione garantisce la riservatezza delle informazioni sensibili a cui il personale addetto alla sicurezza sul lavoro ha accesso durante l'esercizio delle proprie mansioni.

L'obbligo di segreto professionale è cruciale per proteggere la riservatezza delle informazioni aziendali, garantendo che i dettagli sui processi lavorativi non vengano divulgati senza autorizzazione. Questo vincolo si estende alle informazioni sensibili e ai dati relativi alla sicurezza e alla gestione dei rischi aziendali.

L'RSPP, insieme agli altri componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, è tenuto a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni acquisite nel corso delle proprie attività di valutazione dei rischi, implementazione delle misure preventive e protezione della salute dei dipendenti.

Questa disposizione mira a preservare la confidenzialità delle informazioni aziendali, evitando la divulgazione non autorizzata di dettagli operativi o strategie di sicurezza. L'RSPP deve quindi gestire con scrupolo tutte le informazioni sensibili cui ha accesso nel corso delle proprie responsabilità professionali.

Come Patentino Sicurezza

gestisce l'incarico di RSPP 

1.1 Analisi del contesto

  • Statuto della società/ente
  • Delibere del Consiglio di Amministrazione (CdA)
  • Attribuzione degli incarichi a dirigenti e preposti
  • Organigramma aziendale
  • Descrizione del ciclo produttivo e delle attività svolte all’interno dell’organizzazione
  • Eventuali deleghe
  • Nomine dei componenti del SPP, del medico competente, degli addetti al primo soccorso e alle emergenze, ecc.
  • Visura camerale.

1.2 Individuazione dei requisiti legislativi, acquisizione e controllo della documentazione

Acquisizione e analisi della documentazione (tecnica, autorizzativa e certificativa) relativa a:

  • luoghi e ambienti di lavoro (agibilità, relazioni di adeguatezza dei luoghi di lavoro ai sensi dell’All.4 D.Lgs. 81/2008, analisi ambientali, eventuali deroghe per lavori in seminterrati, notifica ex art.67 D.Lgs 81/2008)
  • documentazione relativa alla prevenzione incendi (SCIA prevenzione incendi, progetti approvati dai Comandi provinciali VVF, eventuali CPI ecc.)
  • macchine, attrezzature, impianti e mezzi aziendali (dichiarazioni di conformità delle macchine, verbali di collaudo, manuali d’uso di manutenzione, verbali di verifica delle attrezzature di cui all’All. VII, ecc.)
  • impianti tecnologici (dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, verbale di verifica periodica dell’impianto di messa a terra, verbale di verifica periodica dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, verbale di verifica periodica dell’impianto in luoghi a rischio di esplosione, ecc.)
  • sostanze e miscele (schede dati di sicurezza, documentazione sul rispetto delle norme REACH e CLP, analisi ambientali)
  • formazione dei lavoratori (progetto formativo condiviso con l’OPP competente, registri e attestati dei corsi di formazione
  • sorveglianza sanitaria per i lavoratori (protocollo sanitario elaborato dal medico competente, giudizi di idoneità, comunicazioni all’INAIL – Organi di vigilanza, analisi statistiche degli infortuni e delle malattie professionali, denunce di malattie professionali, ecc.)
  • gestione della sicurezza negli appalti (qualificazione delle imprese: acquisizione dei documenti previsti dall’art. 26. In aggiunta, possibile di richiesta di documenti come il DURC; scambio di informazioni con le imprese appaltatrici; verbali di coordinamento, ecc.)

2.1 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi

Predisposizione/redazione/aggiornamento del DVR:

  • Analisi delle attività e dei processi, indagine di riscontro - sopralluogo
  • Individuazione dei pericoli e indagine di riscontro - sopralluogo
  • Valutazione dei rischi individuati e indagine di riscontro – sopralluogo
  • Sopralluogo nei luoghi di lavoro col medico competente e/o RLS
  • Coinvolgimento del MC nelle attività di Valutazione del Rischio
  • Acquisizione del protocollo sanitario dal medico competente predisposto sulla base della valutazione dei rischi (anche in occasione della riunione periodica, come da art. 35 D.Lgs. 81/2008) e degli eventuali registri di esposti

2.2 Individuazione e pianificazione delle misure e interventi di prevenzione e protezione da attuare

  • Individuazione delle misure tecniche-organizzative-gestionali per la riduzione o laddove possibile l’eliminazione dei rischi
  • Elaborazione delle procedure di salute e sicurezza adottate/da adottare
  • Elaborazione delle procedure per la gestione delle emergenze
  • Predisposizione, unitamente al medico competente, delle procedure per la corretta gestione del primo soccorso

3.1 Attuazione, controllo operativo e verifica delle misure di prevenzione e protezione delle misure generali di tutela pianificate e della loro efficacia.

Verifica per quanto riguarda luoghi di lavoro e attrezzature:

  • I luoghi di lavoro:
    • della relazione descrittiva del rispetto dei requisiti di cui all’allegato IV D.Lgs.81/2008
    • della validità della SCIA-CPI e/o del rispetto delle prescrizioni;
    • delle relazioni relative ai monitoraggi degli agenti fisici, sostanze pericolose e agenti biologici;
  • Le attrezzature di lavoro:
    • del censimento attrezzature marcate CE o conformi all'allegato V D.Lgs.81/2008;
    • della adeguatezza delle attestazioni e delle dichiarazioni;
    • della verifica periodica dell’adeguatezza;
    • della manutenzione periodica ai dispositivi di sicurezza;
    • del censimento delle apparecchiature a pressione, gas, vapore, riscaldamento, sollevamento;
    • delle eventuali omologazioni e delle verifiche periodiche;
    • L’uso dei DPI e DPC:
    • dell'idoneità dei DPI e dei DPC;

Verifica per impianti e segnaletica

  • Gli impianti e le apparecchiature elettriche:
    • delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici e delle denunce dell'impianto di messa a terra, degli impianti in aree a rischio di esplosione (Direttiva ATEX) e degli impianti a protezione delle scariche atmosferiche
    • dell’effettuazione dei controlli periodici e delle verifiche periodiche in impianti di messa a terra, in zona ATEX e protezione scariche atmosferiche;
    • La segnaletica di sicurezza:
      • dell’idoneità della segnaletica di sicurezza (orizzontale, verticale, acustica, luminosa, tattile, verbale e gestuale);

Le procedure:

    • dell’adeguatezza di procedure e/o istruzioni operative e/o quant’altro necessario a disciplinare emergenze ed evacuazioni, lavori in spazi confinati, lock-out tag-out (LOTO), lavori elettrici, lavori in quota, lavoro isolato, consegna e manutenzione dei DPI, attività di aggiornamento dei registri (antincendio, ecc.).
  • Rischio da stress lavoro-correlato:
    • dei passaggi previsti dalla Intesa della Commissione Consultiva Permanente (Lettera circolare del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2010 e s.m.i.) e del percorso metodologico adottato dalla azienda per la valutazione di questo specifico fattore di rischio.
  • Rischi legati a differenze di genere, età, provenienza geografica e specificità contrattuali della presenza di adeguate informazioni legate a queste caratteristiche dei lavoratori che necessitano di misure di prevenzione e protezione mirate.

4.1 Gestione delle procedure organizzative, gestionali e operative interne e di rapporto con le autorità e i fornitori

Organi di Vigilanza

Assistenza al datore di lavoro e alla dirigenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo in relazione agli accadimenti (ispezioni, monitoraggio, inchieste infortuni, ecc.)

Infortuni

Assistenza nelle procedure di denuncia negli eventi lesivi in relazione alle dinamiche dell’infortunio

DUVRI

  • Supporto per il coordinamento e la cooperazione nei contratti di appalto/d’opera/somministrazione
  • Predisposizione e aggiornamento della documentazione di salute e sicurezza da fornire agli appaltatori e ai fornitori
  • Esame della documentazione di salute e sicurezza fornita dagli appaltatori e dai fornitori anche ai fini dell’idoneità tecnico-professionale
  • Predisposizione/redazione/aggiornamento del DUVRI

Uffici legali e/o acquisti

  • Eventuale supporto agli uffici legali e/o acquisti in caso di cantieri interni all’azienda per gli adempimenti necessari
  • Eventuale partecipazione alle riunioni di coordinamento nel caso di cantieri (Titolo IV)

DPI

Indicazione dei DPI adottati a seguito della valutazione

  • Verifica dell'idoneità dei DPI e aggiornamento del sistema di consegna e manutenzione dei DPI ai lavoratori, in collaborazione con le funzioni aziendali

4.2 Gestione delle procedure inerenti i processi di formazione, comunicazione (interna ed esterna), informazione, consultazione e partecipazione

INFORMAZIONE

  • Analisi delle esigenze di informazione, in caso di nuovi rischi e modifiche del contesto lavorativo che hanno impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori
  • Predisposizione di piani e programmi di informazione aziendale compreso la identificazione degli strumenti più idonei per l’efficacia della trasmissione delle informazioni
  • Predisposizione di specifici piani di informazione riguardanti lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili a specifici rischi
  • Supporto alla comunicazione aziendale riguardante i rischi presenti nei luoghi di lavoro, i canali comunicativi tra le varie figure e la identificazione delle strategie e strumenti comunicativi più idonei.

FORMAZIONE

  • Analisi dei fabbisogni formativi:
    • inerenti le figure aziendali soggetti a obbligo di frequenza ai corsi base previsti dalla legislazione
    • derivanti da cambi mansioni del personale, da elementi modificativi delle condizioni di rischio, dall’introduzione di nuove tecnologie, macchinari, attrezzature e procedure di lavoro.
    • per l’aggiornamento periodico obbligatorio delle figure aziendali e il mantenimento delle qualifiche per particolari mansioni e ruoli.
    • collegati a particolari mansioni o all’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro.
  • Proposta e predisposizione dei piani formativi aziendali per i soggetti obbligati, in collaborazione con il datore di lavoro.
  • Progettazione e/o organizzazione dei percorsi formativi derivanti dalle esigenze espresse dall’analisi dei fabbisogni
  • Monitoraggio e controllo dell’efficacia e della qualità formativa in itinere e ex post.
  • Condivisione del progetto formativo (una volta consultato l’RLS) con l’Organismo Paritetico Provinciale competente per settore e territorio

ADDESTRAMENTO

  • Individuazione delle esigenze di addestramento richieste per specifiche tecnologie, attrezzature, macchinari, apparecchiature, DPI, procedure di lavoro e di ogni altra attività derivante dalla VDR
  • Supporto alla programmazione e/o organizzazione dei percorsi addestrativi
  • Pianificazione e supporto nell’effettuazione di prove addestrative periodiche sulle emergenze e le evacuazioni
  • Partecipare alla riunione periodica annuale con DL/delegato, MC, RLS: attivazione per la convocazione della riunione coordinamento, registrazione.
  • Attivare le consultazioni previste con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e supporto al datore di lavoro nei processi di consultazione con RLS e lavoratori
  • Indicare al DL di tutte le attività e gli adempimenti per i quali devono essere coinvolti i RLS/RLST e la partecipazione dei lavoratori.

5.1 Riesame periodico, analisi e valutazione dei dati di monitoraggio e controllo. Rilevazione di non conformità, infortuni, incidenti e anomalie

Monitoraggio

  • Analisi dei dati e informazioni derivanti dalle verifiche e dal controllo operativo (rif. Area di intervento 3.1), rilevazioni delle non conformità e delle anomalie.
  • Reporting degli esiti nella riunione periodica

Infortuni e cause

  • Indagine sugli infortuni e malattie professionali e diagnosi delle cause
  • Elaborazione delle statistiche sugli infortuni e malattie professionali

Mancati infortuni e malattie professionali

Raccolta e analisi dei mancati infortuni e degli elementi necessari a ricostruire gli incidenti e/o a determinare malattie professionali con indicazioni delle misure di prevenzione da adottare

6.1 Identificazione delle azioni correttive e migliorative ai fini del miglioramento continuo

Definizione del programma di miglioramento delle misure da adottare, in collaborazione con le funzioni aziendali