DVR

Il DVR è il Documento di Valutazione dei Rischi in cui vengono valutati livelli di rischio, adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione oltre alla pianificazioni delle misure di miglioramento

DVR 

Che cos'è il DVR

Il DVR, o Documento di Valutazione dei Rischi, rappresenta un documento dinamico fondamentale per la gestione della sicurezza sul lavoro. Si tratta di un'analisi dettagliata dei rischi presenti in un ambiente lavorativo e delle relative misure preventive e di protezione da adottare. Questo documento fornisce una panoramica completa dei pericoli presenti sul luogo di lavoro e delle azioni da intraprendere per prevenirli.

Quando è Obbligatorio

Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende, indipendentemente dalla loro dimensione o settore di attività. L’obbligo di redazione dal 1/06/2013 è stato esteso anche a tutte le aziende con un solo dipendente oltre al datore di lavoro, indipendentemente dalla forma contrattuale, (es. lavoratore, stagista, apprendista, tirocinante ecc.). Questo documento costituisce un requisito fondamentale per garantire la sicurezza dei dipendenti e la conformità normativa.

Chi non deve fare il DVR

L'obbligo del DVR esclude i liberi professionisti, le ditte individuali, le imprese familiari senza dipendenti, le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione delle Società Semplici (SS) e le Società in Nome Collettivo (SNC) che sono invece sempre tenute a redigere il DVR.

Riferimenti normativi

L’articolo 17 comma 1 lettera a) del Testo Unico Sicurezza (D.lgs 81/08) obbliga il datore di lavoro ad effettuare “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto all’articolo 28.

Articolo 28 del D.lgs 81/08 il DVR deve valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori tenendo anche in considerazione di attrezzature di lavoro, sostanze o miscele chimiche e organizzazione del luogo di lavoro. 

Caratteristiche DVR

Chi firma il DVR

L’articolo 17 del Testo Unico Sicurezza sul lavoro prescrive l’obbligo non delegabile del Datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi con la redazione del documento.

Al tempo stesso l’articolo 18 impone l’obbligo di collaborare nella valutazione con:

  • Medico Competente (soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 come specializzazione in medicina del lavoro e iscrizione all’elenco del MISE);
  • Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 32 – diploma di istruzione secondaria superiore e attestati di formazione specifica)
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 47 – eletto o designato dai lavoratori e con attestato di formazione specifica).

Contenuti del DVR

Vediamo dunque quali sono i principali contenuti obbligatori previsti dall’articolo 28 comma 2 del Testo Unico Sicurezza.

  • data certa quindi non modificabile con sicurezza informatica oppure attestata dalla sottoscrizione congiunta di DL, RSPP, RLS e Medico Competente;
  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi con tanto di criteri adottati per la valutazione;
  • indicazione di misure preventive e protettive e dei DPI scelti;
  • programmazione delle misure stabilite per un miglioramento sicurezza nel tempo;
  • individuazione di procedure di sicurezza
  • nominativi e organigramma delle figure del servizio prevenzione e protezione
  • identificazione delle mansioni e di compiti e misure da realizzare (ovviamente seguite da opportuna formazione e poteri);
  • individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

Tempistiche

Entro quando va terminato il DVR

L’articolo 28 comma 3bis stabilisce che per la costituzione di nuove aziende, il datore di lavoro è tenuto a:

  • effettuare immediatamente la valutazione dei rischi dando, attraverso idonea documentazione, immediata evidenza e comunicazione al RLS;
  • elaborare il documento (DVR) entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

Il DVR deve essere esibito in caso di controllo da parti degli organismi di controllo. Pertanto come previsto dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro va custodita una copia firmata, da tutti i soggetti, sul luogo di lavoro per ogni sede operativa aziendale.

Altra nota importante è il ruolo di verifica del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in quanto in qualsiasi momento ha la possibilità di richiedere una copia del DVR da consultare in azienda.

Entro quando va aggiornato

Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro stabilisce il DVR deve essere sempre aggiornato e cogente alla situazione aziendale.

Pertanto va modificato e quindi aggiornato quando vi sono discordanze tra la il documento e la situazione odierna come:

  • Variazioni come modifiche o introduzioni di nuovi processi lavorativi differenti da quelli valutati;
  • introduzione di nuovi macchinari, attrezzature, sostanze chimiche;
  • variazione dei nominativi delle figure responsabili della sicurezza;
  • variazioni o aggiornamenti normativi;
  • nuove fonti di rischio;
  • gravi infortuni che richiedano una nuova valutazione dei rischi e delle misure da adottare.

Scadenze

Esistono tuttavia delle indicazioni che prescrivono almeno la sezione specifica del DVR o l'intero documento e allegato in base ai pericoli presenti:

  • Ogni 4 anni in presenza di agenti fisici (Rumore, Vibrazioni, Campi elettromagnetici, Radiazioni ottiche e radiazioni ionizzanti
  • Ogni 3 anni in presenza di rischio Biologico e agenti Cancerogeni o Mutageni