Fase 1: Corso Sicurezza "Formazione lavoratori"
Quando deve essere effettuata
Ai sensi dell'articolo 37 comma 4 del D.lgs 81/08 deve avvenire in caso di:
a) alla costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione (in caso di somministrazione di lavoro);
b) al trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, o nuove tecnologie o nuove sostanze e preparati pericolosi.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione Lavoratori può essere svolto in diverse modalità:
- e-learning, una volta completata la registrazione l’allievo potrà scegliere liberamente i tempi con i quali seguire le lezioni a distanza, eseguendo anche i test di verifica dal proprio PC Senza Vincoli di date e orari.
- aula virtuale consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
-
aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
Rischio | Modulo Generale | Specifica Basso | Specifica Medio | Specifica Alto |
---|---|---|---|---|
ATECO Basso | 4 h (e-learning) | 4 h (e-learning) | ||
ATECO Medio | 4 h (e-learning) | 8 h(Aula virtuale) | ||
ATECO Alto | 4 h (e-learning) | 12 h(Aula virtuale) |
Quale corso devo fare
Il percorso del Formazione lavoratori è articolato in un modulo GENERALE da abbinare ad un modulo SPECIFICO in base al livello di rischio previsto nella classificazione sulla base del codice ATECO (ATtività ECOnomiche)
Per conoscere il livello di rischio (BASSO, MEDIO o ALTO) basta consultare l'elenco ATECO Sicurezza e confrontarlo con il proprio presente in visura camerale
Attenzione se l'azienda ha più codici ATECO va applicato il maggior rischio possibile del lavoratore
Es. Azienda con due ATECO
- M 74.9 – “Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro” (Rischio Basso e mansione Impiegato)
- C 28.22.02 "Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli" (Rischio Alto e mansione Operaio)
In questo caso in base alla mansione i lavoratori svolgeranno un corso rischio Basso o Alto, ma se l'impiegato dovesse andare anche nei reparti di produzione allora dovrà svolgere il corso rischio alto.
Crediti Formativi
I crediti formativi sicurezza sul lavoro sono dei bonus, definiti dall’accordo Stato Regioni 7/7/2016, che permettono di evitare di dover svolgere più volte le stesse unità didattiche su corsi differenti.
Del corso Formazione lavoratori abbiamo un credito formativo del primo componente. Quindi le 4 ore di “Formazione lavoratori generale” dovranno essere svolte una sola volta e saranno valide per sempre, anche in caso di variazione del livello di rischio o del tipo di azienda.
Per la formazione specifica il credito è da valutare di volta in volta a seconda dei settori ATECO delle imprese di provenienza e di arrivo.
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione lavoratori"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento quinquennale unico della durata minima di 6 ore per tutti e 3 i livelli di rischio.
Per un numero di ore non superiore al 50% del totale, l’aggiornamento può essere ottemperato con la partecipazione a convegni o seminari.
Obbligo e riferimento normativo
Il corso formazione lavoratori è un obbligo previsto dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08) all’articolo 37 comma 1 "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche."
Definizione di lavoratore
Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.lgs 81/08 “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
Attenzione quindi l'obbligo di formazione ricade anche per i soci lavoratori e tirocinanti o stagisti
Fase 1: Corso di Formazione "Antincendio"
Quando deve essere effettuata
Il Datore di lavoro deve organizzare un sistema di lotta antincendio e gestione delle emergenze efficiente, deve prima designare i lavoratori e successivamente formarli. Tra gli addetti ci può essere anche il Datore di lavoro l'importante è che vi sia sempre un numero adeguato di addetti formati.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione per addetti antincendio può essere svolto in diverse modalità:
- aula virtuale (solo per la parte teorica) consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
- e-learning, la modalità senza Vincoli di date e orari NON è AMMESSA
Tipologia | Livello 1 (Ex rischio Basso) | Livello 2 (Ex rischio Medio) | Livello 3 (Ex rischio Alto) | Abilitazione VVF |
---|---|---|---|---|
Corso di formazione base | 4 h (Aula fisica) | |||
Corso di formazione base | 8 h (Aula fisica) | |||
Corso di formazione base | 16 h (Aula fisica) | L’esame di idoneità tecnica VVF è obbligo per le attività elencate all’allegato IV del DM 02/09/2021 | ||
Corso di formazione Aggiornamento entro 5 anni | 2 h (Aula fisica) | 5 h (Aula fisica) | 8 h (Aula fisica) | Non previsto |
Quale corso devo fare
Ai sensi dell'articolo 3.2.1 del DM 02/09/2021 "I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito".
Quindi il livello di rischio va sulla base della valutazione del rischio aziendale
Esempi di attività antincendio: livello 3 "Alto"
Ai sensi dell'articolo 3.2.2 del DM 02/09/2021 ricadono almeno le seguenti attività:
- a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
- "stabilimento": tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose
- Stabilimenti di soglia inferiore (lettera b): Si riferisce agli stabilimenti che occupano regolarmente meno di 15 lavoratori nel corso dell'anno. Questi stabilimenti sono soggetti a requisiti e procedure semplificate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Stabilimenti di soglia superiore (lettera c): Questi stabilimenti impiegano regolarmente 15 o più lavoratori nel corso dell'anno. Per questi casi, si applicano normative e procedure più dettagliate e complesse per garantire la sicurezza dei dipendenti e la conformità alle leggi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 ;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;
- h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2 ;
- j) alberghi con oltre 200 posti letto;
- k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
- l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
- m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
- o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
- p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa)
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi
dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come
definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Esempi di attività antincendio: livello 2 "Medio"
Ai sensi dell'articolo 3.2.3 del DM 02/09/2021 ricadono almeno le seguenti attività:
- a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme
libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
Esempi di attività antincendio: livello 1 "Basso"
Ai sensi dell'articolo 3.2.3 del DM 02/09/2021 ricadono
quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in
generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove
non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati dalDM 02/09/2021 .
Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione ANTINCENDIO"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 2/5/8 ore per i livelli di rischio basso, medio e alto
Obbligo e riferimento normativo
Il corso formazione Antincendio è un obbligo previsto dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08) all’articolo 37 articolo 9 "I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico"
Fase 1: Corso di Formazione "Primo Soccorso"
Quando deve essere effettuata
Il Datore di lavoro deve organizzare un sistema di lotta antincendio e gestione delle emergenze efficiente, deve prima designare i lavoratori e successivamente formarli. Tra gli addetti ci può essere anche il Datore di lavoro l'importante è che vi sia sempre un numero adeguato di addetti formati.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione per addetti al primo soccorso può essere svolto in diverse modalità:
- aula virtuale (solo per la parte teorica) consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
- e-learning, la modalità senza Vincoli di date e orari NON è AMMESSA
Tipologia | Gruppo A | Gruppo B | Gruppo C |
---|---|---|---|
Corso di formazione base | 16 h (Aula virtuale+fisica) | ||
Corso di formazione base | 12 h (Aula virtuale+fisica) | ||
Corso di formazione base | 12 h (Aula virtuale+fisica) | ||
Corso di formazione Aggiornamento triennale | 6 h (Aula virtuale+fisica) | 4 h (Aula fisica) | 4 h (Aula fisica) |
Quale corso devo fare
Per individuare il corso di primo soccorso da effettuare dobbiamo ricercare il gruppo di appartenenza definito dal DM 388/2003 come gruppo A, B o C.
- Individuare il valore di inabilità permanente INAIL
- Incrociarlo con il numero di lavoratori
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati dall'DM 388/2003.
Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione PRIMO SOCCORSO"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento triennale della durata minima di 4/8 ore per i livelli di gruppi B/C e A
Obbligo e riferimento normativo
Il corso formazione Primo Soccorso è un obbligo previsto dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08) all’articolo 37 articolo 9 "I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico"
Fase 2: Corso Sicurezza "Preposto"
Quando deve essere effettuata
Il preposto, in base alle normative sulla sicurezza sul lavoro, deve essere formato prima di assumere le proprie mansioni. La formazione del preposto è essenziale affinché possa comprendere le norme di sicurezza, le procedure operative e le responsabilità connesse al suo ruolo.
Idealmente, la formazione del preposto dovrebbe avvenire prima che inizi effettivamente a svolgere le sue mansioni o, comunque, quanto prima possibile dopo l'assunzione. Questo assicura che sia consapevole delle regole e dei protocolli di sicurezza, sia in grado di identificare potenziali rischi sul posto di lavoro e di agire adeguatamente per prevenirli.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione Preposto può essere svolto in diverse modalità:
- e-learning, una volta completata la registrazione l’allievo potrà scegliere liberamente i tempi con i quali seguire le lezioni a distanza, eseguendo anche i test di verifica dal proprio PC Senza Vincoli di date e orari.
- aula virtuale consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
Denominazione | Modalità |
---|---|
Corso di formazione per preposti | Corso Online – (5h e-learning+3h aula virtuale) |
Corso di formazione per preposti | Corso Online – (8h aula virtuale o presenza) |
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione Preposti"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento Biennale della durata minima di 6 ore.
Obbligo e riferimento normativo
Il corso formazione lavoratori è un obbligo previsto dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08) all’articolo 37 comma 1 "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche."
Definizione di Preposto
Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.lgs 81/08 “preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;"
Attenzione al Preposto di Fatto:
Con il "preposto di fatto" ci si riferisce a una figura aziendale che, sebbene non abbia un ruolo ufficiale di supervisione o responsabilità formale sulla sicurezza sul lavoro, di fatto assume un ruolo di controllo e direzione all'interno dell'azienda. Pur non essendo designato ufficialmente come supervisore o preposto alla sicurezza, questo individuo influisce sulle attività lavorative e può avere un impatto sulla gestione della sicurezza sul luogo di lavoro. Questa figura può influenzare le pratiche operative, la sicurezza dei processi o la gestione delle risorse umane, anche se formalmente non è designata come responsabile
Fase 2: Corso di Formazione "RLS"
Quando deve essere effettuata
La normativa di riferimento non ha stabilito un termine temporale entro cui deve essere effettuata la formazione dell'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Tuttavia applicando il criterio di tutela massimo dobbiamo rendere noto che l’RLS per assolvere ai suoi compiti ha bisogno e diritto di ricevere un’adeguata formazione. Idealmente, la formazione dell'RLS dovrebbe avvenire prima che inizi effettivamente a svolgere le sue mansioni o, comunque, quanto prima possibile dalla sua elezione
In particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza obbligatorio
Come definito dall’articolo 47 comma 2 “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione RLS può essere svolto in diverse modalità:
- aula virtuale (solo per la parte teorica) consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
- e-learning, la modalità senza Vincoli di date e orari NON è AMMESSA
Formazione RLS
Tipologia Corso | Modalità |
---|---|
RLS Base (32 h) | Corso Online – (32h e-learning) |
RLS Base (32 h) | Corso Online – (32h Aula Virtuale) |
RLS Aggiornamento (4h) | Corso Online – (4h e-learning) |
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati dalDM 02/09/2021 .
Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione ANTINCENDIO"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 2/5/8 ore per i livelli di rischio basso, medio e alto
Obbligo e riferimento normativo
Il corso formazione Antincendio è un obbligo previsto dal Testo Unico Sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/08) all’articolo 37 articolo 9 "I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico"
Fase 2: Corso di Formazione "RSPP e ASPP"
Quando deve essere effettuata
Il corso per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) deve essere completato prima che il professionista assuma il ruolo. Questa formazione è obbligatoria per legge e garantisce che il RSPP abbia le competenze necessarie per gestire la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Il corso RSPP fornisce conoscenze dettagliate sulle normative, sulle procedure di sicurezza e sulla gestione dei rischi. La formazione anticipata permette al RSPP di essere pronto ad affrontare le sfide legate alla sicurezza, garantendo una maggiore conformità normativa e una migliore gestione dei rischi sul posto di lavoro.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione RSPP può essere svolto in diverse modalità:
- aula virtuale (solo per la parte teorica) consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
- e-learning, la modalità senza Vincoli di date e orari NON è AMMESSA
Formazione RSPP e ASPP
Corso di formazione | ASPP | RSPP |
---|---|---|
Modulo A | 28 h (e-learning) | 28 h (e-learning) |
Modulo B Comune | 48 h (Aula virtuale) | 48 h (Aula virtuale) |
Modulo B SP1 (ATECO A Agricoltura e pesca) | 12 h (Aula virtuale) | 12 h (Aula virtuale) |
Modulo B SP2 (ATECO B ed F Cave e costruzioni) | 16 h (Aula virtuale) | 16 h (Aula virtuale) |
Modulo B SP3 (ATECO Q, 86.1 e 87 Sanità e residenziale) | 12 h (Aula virtuale) | 12 h (Aula virtuale) |
Modulo B SP4 (ATECO C, 19 e 20 Chimico petrolchimico) | 16 h (Aula virtuale) | 16 h (Aula virtuale) |
Modulo C | 24 h (Aula virtuale) |
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati dalAccordo 07/07/2016-rep. 128 .
Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione RSPP e ASPP"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 20/40 ore per ASPP ed RSPP
Obbligo e riferimento normativo
L’articolo 31 del D.lgs 81/08 prevede che il Datore di lavoro organizzi il SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) internamente all’azienda o incaricando professionisti esterni.
- Servizio interno:
- RSPP Datore di lavoro, deve possedere capacità e i requisiti professionali (Art. 34 – corso di formazione, aggiornamenti e non trovarsi nelle ipotesi previste dall’allegato II Dlgs 81/08)
- Addetti e Responsabili dei servizi, devono possedere capacità e i requisiti professionali (Art. 32 – Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria e formazione, aggiornamenti per ASPP, RSPP)
- Servizio esterno avvalendosi di professionisti qualificati secondo Art 32. (Attenzione il Datore di lavoro non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia)
Fase 2: Corso di Formazione "RSPP Datore di lavoro"
Quando deve essere effettuata
Il corso per RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) deve essere completato prima l'incaricato assuma il ruolo. L'RSPP può essere il datore di lavoro quando la dimensione o la complessità dell'azienda non richiedono la presenza di un RSPP a tempo pieno.
Allegato II – Casi in cui è CONSENTITO lo svolgimento del RSPP Datore di lavoro
- Aziende artigiane e industriali (1) …… fino a 30 lavoratori
- Aziende agricole e zootecniche …….. fino a 30 lavoratori
- Aziende della pesca …………………….. fino a 20 lavoratori
- Altre aziende ………………………………. fino a 200 lavoratori
(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione RSPP Datore di lavoro può essere svolto in diverse modalità:
- aula virtuale (solo per la parte teorica) consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
- e-learning, la modalità senza Vincoli di date e orari NON è AMMESSA
Formazione RSPP Datore di lavoro
Rischio | Modulo 1 e 2 | Modulo 3 e 4 | Moduli da 5 a 8 | Moduli da 8 a 12 |
---|---|---|---|---|
ATECO Basso (16 h) | 8 h (e-learning) | 8 h (Aula virtuale) | ||
ATECO Medio (32 h) | 8 h (e-learning) | 8 h (Aula virtuale) | 16 h (Aula virtuale) | |
ATECO Alto (48 h) | 8 h (e-learning) | 8 h (Aula virtuale) | 16 h (Aula virtuale) | 16 h(Aula virtuale) |
Quale corso devo fare
Il corso RSPP Datore di lavoro va in base al livello di rischio previsto nella classificazione sulla base del codice ATECO (ATtività ECOnomiche)
Per conoscere il livello di rischio (BASSO, MEDIO o ALTO) basta consultare l'elenco ATECO Sicurezza e confrontarlo con il proprio presente in visura camerale
Attenzione se l'azienda ha più codici ATECO va applicato la più alta classificazione di rischio presente in visura
Es. Azienda con due ATECO
- M 74.9 – “Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro” (Rischio Basso e mansione Impiegato)
- H 52.10.10 "Magazzini di custodia e deposito per conto terzi" (Rischio Medio e mansione Magazziniere)
In questo caso il datore di lavoro deve il corso rischio Medio
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati dalAccordo 07/07/2016-rep. 128 .
Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione RSPP Datore di lavoro"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 20/40 ore per ASPP ed RSPP
Obbligo e riferimento normativo
L’articolo 31 del D.lgs 81/08 prevede che il Datore di lavoro organizzi il SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) internamente all’azienda o incaricando professionisti esterni.
- Servizio interno:
- RSPP Datore di lavoro, deve possedere capacità e i requisiti professionali (Art. 34 – corso di formazione, aggiornamenti e non trovarsi nelle ipotesi previste dall’allegato II Dlgs 81/08)
- Addetti e Responsabili dei servizi, devono possedere capacità e i requisiti professionali (Art. 32 – Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria e formazione, aggiornamenti per ASPP, RSPP)
- Servizio esterno avvalendosi di professionisti qualificati secondo Art 32. (Attenzione il Datore di lavoro non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia)
Fase 3: Corso di Formazione "PLE" - Allegato III
Quando deve essere effettuata
Il corso relativo alle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) deve essere effettuato prima di utilizzare queste attrezzature sul luogo di lavoro. Secondo la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, prima di operare con le Piattaforme di Lavoro Elevabili, è obbligatorio frequentare e superare con successo un corso di formazione specifico.
Questa formazione mira a garantire che gli operatori comprendano completamente il funzionamento delle PLE, i rischi associati e le procedure di sicurezza necessarie per evitare incidenti. Gli argomenti trattati includono la gestione delle piattaforme in altezza, le operazioni di sollevamento e movimento, nonché le precauzioni da adottare per prevenire situazioni pericolose
Quante ore di formazione
Il corso Formazione per PLE può essere svolto in diverse modalità:
- aula virtuale (solo per la parte teorica) consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
- e-learning, la modalità senza Vincoli di date e orari NON è AMMESSA
Formazione PLE
Denominazione | Modalità |
---|---|
Corso di formazione per Piattaforma di lavoro elevabile con stabilizzatori | Corso Online – (4h aula virtuale+4h in presenza) |
Corso di formazione per Piattaforma di lavoro elevabile senza stabilizzatori | Corso Online – (4h aula virtuale+4h in presenza) |
Corso di formazione per Piattaforma di lavoro elevabile con e senza stabilizzatori | Corso Online – (4h aula virtuale+6h in presenza) |
Quale corso devo fare
Ai sensi dell'accordo Stato Regioni 22/02/12 fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.lgs 81/08, l'utilizzo di PLE con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente decreto, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato
Definizione prevista dall'articolo 1.1 dell'ASR 22-02-2012:
Piattaforme di lavoro mobili elevabili "Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio."
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati nell'allegato III Accordo 07/07/2016-rep. 128 . Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione PLE"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 8/10 ore per senza e con stabilizzatori.
Obbligo e riferimento normativo
L’articolo 71.7 del D.lgs 81/08 prevede che "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Fase 3: Corso di Formazione "Gru su Autocarro" - Allegato IV
Quando deve essere effettuata
La formazione per l'uso delle gru montate su autocarro dovrebbe essere effettuata prima che un operatore inizi a utilizzare queste attrezzature sul luogo di lavoro. Secondo le normative sulla sicurezza sul lavoro, è fondamentale che gli operatori siano adeguatamente formati prima di utilizzare le gru su autocarro per garantire un utilizzo sicuro ed efficiente di queste attrezzature.
La formazione include solitamente argomenti come la gestione delle gru su autocarro, le procedure di sollevamento e movimento, la sicurezza operativa e le procedure di emergenza. Questi corsi mirano a fornire agli operatori le competenze e la conoscenza necessarie per utilizzare le gru su autocarro in modo sicuro, minimizzando il rischio di incidenti sul posto di lavoro.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione per Gru su Autocarro può essere svolto in diverse modalità:
- aula virtuale (solo per la parte teorica) consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
- e-learning, la modalità senza Vincoli di date e orari NON è AMMESSA
Formazione Gru su Autocarro
Denominazione | Modalità |
---|---|
Corso di formazione per Gru su Autocarro (12 ore) | (4h aula virtuale+8h in presenza) |
Quale corso devo fare
Ai sensi dell'accordo Stato Regioni 22/02/12 fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.lgs 81/08, l'utilizzo di Gru per Autocarro con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente decreto, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato
Definizione prevista dall'articolo 1.1 dell'ASR 22-02-2012:
Gru per Autocarro "Gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo."
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati nell'allegato IV Accordo 07/07/2016-rep. 128 . Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione Gru su Autocarro"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 10 ore
Obbligo e riferimento normativo
L’articolo 71.7 del D.lgs 81/08 prevede che "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Fase 3: Corso di Formazione "Gru a Torre" - Allegato V
Quando deve essere effettuata
La formazione per l'uso delle gru a torre dovrebbe essere effettuata prima che un operatore inizi a utilizzare queste attrezzature sul luogo di lavoro. Secondo le normative sulla sicurezza sul lavoro, è fondamentale che gli operatori siano adeguatamente formati prima di operare con le gru a torre per garantire un utilizzo sicuro ed efficiente di queste macchine.
La formazione per le gru a torre comprende di solito argomenti come le procedure di controllo della gru, la sicurezza operativa, le procedure di sollevamento e movimento dei carichi, e le norme di sicurezza sul lavoro applicabili. Questi corsi mirano a fornire agli operatori le competenze necessarie per utilizzare le gru a torre in modo sicuro, riducendo il rischio di incidenti e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione per Gru su Autocarro può essere svolto in diverse modalità:
- aula virtuale (solo per la parte teorica) consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
- e-learning, la modalità senza Vincoli di date e orari NON è AMMESSA
Formazione Gru a Torre
Denominazione | Modalità |
---|---|
Corso di formazione per Gru a Torre a rotazione in alto (12 ore) | (8h aula virtuale + 4h in presenza) |
Corso di formazione per Gru a Torre a rotazione in basso (12 ore) | (8h aula virtuale + 4h in presenza) |
Corso di formazione per Gru a Torre a rotazione in alto e in basso (14 ore) | (8h aula virtuale + 6h in presenza) |
Quale corso devo fare
Ai sensi dell'accordo Stato Regioni 22/02/12 fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.lgs 81/08, l'utilizzo di Gru a Torre con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente decreto, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato
Definizione prevista dall'articolo 1.1 dell'ASR 22-02-2012:
Gru a Torre a rotazione in alto: "Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro."
Gru a Torre a rotazione in basso: "Gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro."
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati nell'allegato V Accordo 07/07/2016-rep. 128 . Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione Gru a Torre"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 4 per gru a rotazione in alto e in basso
Obbligo e riferimento normativo
L’articolo 71.7 del D.lgs 81/08 prevede che "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Fase 3: Corso di Formazione "Carrello elevatore" - Allegato VI
Quando deve essere effettuata
La formazione per l'uso del carrello elevatore dovrebbe essere effettuata prima che un operatore inizi a utilizzare questa attrezzatura sul luogo di lavoro. Secondo le normative sulla sicurezza sul lavoro, è fondamentale che gli operatori siano adeguatamente formati prima di utilizzare i carrelli elevatori per garantire un utilizzo sicuro ed efficiente di queste macchine.
La formazione per i carrelli elevatori di solito comprende argomenti come le procedure di controllo del carrello elevatore, le norme di sicurezza durante il sollevamento e lo spostamento dei carichi, la manutenzione dell'attrezzatura e le procedure di sicurezza sul lavoro. Questi corsi mirano a fornire agli operatori le competenze necessarie per utilizzare i carrelli elevatori in modo sicuro, riducendo il rischio di incidenti e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione per Carrello elevatore può essere svolto in diverse modalità:
- aula virtuale (solo per la parte teorica) consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
- e-learning, la modalità senza Vincoli di date e orari NON è AMMESSA
Formazione Carrello elevatore
Denominazione | Modalità |
---|---|
Corso di formazione per Carrelli industriali semoventi | (8h aula virtuale + 4h in presenza) |
Corso di formazione per carrelli semoventi a braccio telescopico | (8h aula virtuale + 4h in presenza) |
Corso di formazione per carrelli / sollevatori / elevatori semoventi telescopici rotativi | (8h aula virtuale + 4h in presenza) |
Corso di formazione per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (Tutti i moduli) | (8h aula virtuale + 8h in presenza) |
Quale corso devo fare
Ai sensi dell'accordo Stato Regioni 22/02/12 fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.lgs 81/08, l'utilizzo di Gru a Torre con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente decreto, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato
Definizione prevista dall'articolo 1.1 dell'ASR 22-02-2012:
Carrello industriale semovente: "Qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile."
Carrello semovente a braccio telescopico: "Carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello."
Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: "Attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile."
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati nell'allegato VI Accordo 07/07/2016-rep. 128 . Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione Carrello elevatore"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 4 ore per Carrello elevatore
Obbligo e riferimento normativo
L’articolo 71.7 del D.lgs 81/08 prevede che "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Fase 3: Corso di Formazione "Gru Mobile" - Allegato VII
Quando deve essere effettuata
La formazione per l'uso delle gru mobili dovrebbe essere effettuata prima che un operatore inizi a utilizzare queste attrezzature sul luogo di lavoro. Secondo le normative sulla sicurezza sul lavoro, è fondamentale che gli operatori siano adeguatamente formati prima di operare con le gru mobili per garantire un utilizzo sicuro ed efficiente di queste macchine.
La formazione per le gru mobili include tipicamente argomenti come le procedure di controllo della gru, la gestione delle operazioni di sollevamento, le norme di sicurezza durante il movimento dei carichi, e le procedure di sicurezza sul lavoro. Questi corsi sono progettati per fornire agli operatori le competenze necessarie per utilizzare le gru mobili in modo sicuro, riducendo il rischio di incidenti sul posto di lavoro e promuovendo un ambiente lavorativo più sicuro.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione per Gru Mobili può essere svolto in diverse modalità:
- aula virtuale (solo per la parte teorica) consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
- e-learning, la modalità senza Vincoli di date e orari NON è AMMESSA
Formazione Gru Mobili
Denominazione | Modalità |
---|---|
Corso di formazione per Gru Mobili | (7h teoria in aula virtuale + 7h pratica in presenza) |
Quale corso devo fare
Ai sensi dell'accordo Stato Regioni 22/02/12 fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.lgs 81/08, l'utilizzo di Gru Mobile con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente decreto, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato
Definizione prevista dall'articolo 1.1 dell'ASR 22-02-2012:
Carrello mobile: "Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di
vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità. "
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati nell'allegato VII Accordo 07/07/2016-rep. 128 . Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione Gru Mobile"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 4 ore per Gru Mobile
Obbligo e riferimento normativo
L’articolo 71.7 del D.lgs 81/08 prevede che "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Fase 3: Corso di Formazione "Trattore" - Allegato VIII
Quando deve essere effettuata
La formazione per l'uso del trattore agricolo dovrebbe essere effettuata prima che un operatore inizi a utilizzare questa attrezzatura. Secondo le normative sulla sicurezza sul lavoro, è essenziale che gli operatori siano formati in modo adeguato prima di utilizzare trattori o macchine agricole per garantire un utilizzo sicuro ed efficiente.
La formazione per il trattore agricolo include solitamente argomenti come la sicurezza durante la guida e l'operatività del trattore, le procedure di manutenzione preventiva, le precauzioni per il carico e lo scarico dei materiali, e le norme di sicurezza per l'uso in campagna. Questi corsi mirano a fornire agli operatori le competenze necessarie per utilizzare i trattori agricoli in modo sicuro, riducendo il rischio di incidenti e migliorando la sicurezza sul lavoro nelle attività agricole.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione per Trattore può essere svolto in diverse modalità:
- aula virtuale (solo per la parte teorica) consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
- e-learning, la modalità senza Vincoli di date e orari NON è AMMESSA
Formazione Trattore
Denominazione | Modalità |
---|---|
Corso di formazione per Trattore agricoli o forestali | (3h aula virtuale+5h in presenza) |
Quale corso devo fare
Ai sensi dell'accordo Stato Regioni 22/02/12 fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.lgs 81/08, l'utilizzo di Gru per Autocarro con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente decreto, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato
Definizione prevista dall'articolo 1.1 dell'ASR 22-02-2012:
Trattori agricoli o forestali: "qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore,
avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui
funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare,
spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o
forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per
trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
"
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati nell'allegato VIII Accordo 07/07/2016-rep. 128 . Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione per Trattori"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 4 ore
Obbligo e riferimento normativo
L’articolo 71.7 del D.lgs 81/08 prevede che "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Fase 3: Corso di Formazione "Macchine Movimento Terra" - Allegato IX
Quando deve essere effettuata
La formazione per l'uso delle macchine per il movimento terra dovrebbe essere effettuata prima che un operatore inizi a utilizzare queste attrezzature sul luogo di lavoro. Secondo le normative sulla sicurezza sul lavoro, è fondamentale che gli operatori siano formati in modo adeguato prima di operare con macchine movimento terra per garantire un utilizzo sicuro ed efficiente.
La formazione per queste macchine comprende di solito argomenti come la gestione e l'operatività sicura di macchine come escavatori, bulldozer, caricatori frontali, e altre attrezzature per lo spostamento di terra e materiali. Vengono trattate procedure di sicurezza durante le operazioni di movimento terra, la corretta gestione delle attrezzature, e le precauzioni per prevenire incidenti. Questi corsi mirano a fornire agli operatori le competenze necessarie per utilizzare le macchine movimento terra in modo sicuro, riducendo il rischio di incidenti sul posto di lavoro.
Quante ore di formazione
Il corso Formazione per Macchine movimento Terra può essere svolto in diverse modalità:
- aula virtuale (solo per la parte teorica) consente di seguire comodamente da casa o dall’ufficio le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, attraverso una videoconferenza con il docente.
- aula fisica permette di seguire le lezioni secondo la programmazione e ad orari predeterminati, presso la nostra sede o direttamente presso il cliente.
- e-learning, la modalità senza Vincoli di date e orari NON è AMMESSA
Formazione Macchine movimento Terra
Denominazione | Modalità |
---|---|
Corso di formazione per Macchine movimento Terra | (4h teoria in aula virtuale + 6h pratica in presenza in base al modulo) |
Quale corso devo fare
Ai sensi dell'accordo Stato Regioni 22/02/12 fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.lgs 81/08, l'utilizzo di Gru Mobile con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente decreto, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato
Definizioni prevista dall'articolo 1.1 dell'ASR 22-02-2012 per le tipologie di Macchine Movimento Terra:
- Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
- Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.
- Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
- Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.
- Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per
trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
Argomenti del corso
Contenuti, articolazione e modalità di erogazione sono disciplinati nell'allegato IX Accordo 07/07/2016-rep. 128 . Per consultare il PROGRAMMA DIDATTICO "Corso Formazione Macchine Movimento Terra"
Aggiornamento
È previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 4 ore per Macchine movimento Terra
Obbligo e riferimento normativo
L’articolo 71.7 del D.lgs 81/08 prevede che "Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
- a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.